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Detrazione IRPEF 19%

(art. 15, comma 1, lettera c), DPR 22/12/1986, n. 917)
Le spese sostenute dai contribuenti privati per l’acquisto di prodotti rientrano tra gli oneri che danno diritto alla detrazione di imposta IRPEF del 19% e sono da classificare tra le SPESE SANITARIE PER PORTATORI DI HANDICAP
(nel modello 730 rigo da compilare E3)

I beneficiari sono in primo luogo i portatori di handicap che hanno ottenuto il riconoscimento della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (vedi istruzioni al rigo E3 nel mod. 730). Tale autocertificazione dovrà attestare che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo di invalidità medesima (vedi Appendice delle istruzioni al mod. 730). Intestazione della fattura:
Se il soggetto portatore di handicap è titolare di redditi di importo > € 2.840,51 (Lit. 5.500.000) la fattura deve essere intestata a lui. Se invece il soggetto portatore di handicap è fiscalmente a carico di un familiare l’intestazione può essere fatta indifferentemente al soggetto stesso o al familiare che lo ha fiscalmente a carico. In tal caso beneficiario della detrazione IRPEF è il contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa nell’interesse della persona fiscalmente a suo carico.

La definizione di familiare fiscalmente a carico è la seguente: sono familiari a carico quelli che hanno un reddito personale complessivo tassabile lordo non superiore a € 2.840,51.
Si tratta di:
- coniuge, figli ed in loro mancanza i discendenti più prossimi,
- genitori e in loro mancanza gli ascendenti più prossimi
- fratelli e sorelle
- suoceri, nuore e generi
- adottanti.
Il coniuge e i figli possono essere fiscalmente a carico (se è rispettato il limite di reddito) anche se non conviventi o residenti all’estero. Gli altri familiari si considerano fiscalmente a carico non solo se rispettano il limite di reddito, ma anche se convivono con il contribuente ovvero se percepiscono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

In secondo luogo beneficiari della detrazione del 19 % per l’acquisto dei prodotti sono anche i soggetti affetti da gravi patologie (ad esempio soggetto A, che può essere disabile e non disabile) quali cardiopatie, allergie o trapianti, che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (patologie esenti da ticket). In tali casi la spesa per l’acquisto dell’ausilio può essere sostenuta e detratta da un altro familiare contribuente (ad esempio soggetto B) (rigo da compilare = rigo E2), anche se il primo soggetto non è fiscalmente a carico del secondo, qualora la detrazione non trovi sufficiente capienza nella dichiarazione dei redditi del soggetto con grave patologia. Il limite totale di spesa annua è € 6.197,48, comprensivo della parte che viene detratta dal soggetto A nella propria dichiarazione dei rediti e della parte che viene detratta nella dichiarazione dei redditi del soggetto B (art. 15, comma 2, DPR 917/86). La fattura di vendita dell’ausilio deve essere intestata al contribuente che ha effettuato il pagamento e deve contenere l’indicazione del soggetto affetto dalla grave patologia. Se è intestata a quest’ultimo, deve contenere l’annotazione di quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare. La patologia grave del soggetto A deve essere documentata da una certificazione rilasciata dalla ASL.

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