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Detrazione IRPEF per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

(art. 1, Legge 27/12/1997, n. 449 e art.2, comma 5, Legge 27/12/2002, n. 289)

L’installazione degli ausili prodotti da GIGLIO ASCENSORI consente la fruizione della detrazione IRPEF pari al 36% della spesa sostenuta per interventi di recupero edilizio tesi all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Beneficiari di tale agevolazione sono tutti i soggetti passivi IRPEF che possiedono o detengono l’immobile sul quale è stata effettuato l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche: proprietario o nudo proprietario, titolare di un diritto di uso, usufrutto, abitazione, inquilino, comodatario, ecc.
Il limite di spesa attualmente è di € 48.000 ed è riferito a ciascun anno, a ciascun soggetto indipendentemente dalla quota di proprietà e a ciascuna unità immobiliare.
La detrazione IRPEF va operata sull’imposta lorda e deve essere ripartita in 10 quote annuali, ridotte facoltativamente a 5 e a 3 per chi ha compiuto almeno 75 e 80 anni al termine di ciascun anno.
Le formalità a carico del contribuente per aver diritto alla detrazione sono le seguenti:
- comunicazione su apposito modello al Centro operativo di Pescara (Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara), mediante lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, inviata prima di iniziare i lavori, con allegata la documentazione richiesta, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio (esente da bollo), dove il soggetto dichiara di essere in possesso di tutta la documentazione richiesta e di essere pronto a esibirla agli Uffici Finanziari; in generale la documentazione richiesta è la seguente (salvo i casi particolari da verificare volta per volta con un consulente tecnico):
- permessi comunali necessari per l’esecuzione dei lavori o la comunicazione di inizio lavori, se necessari in relazione al tipo di intervento da effettuare,
- documentazione catastale,
- prova del pagamento dell’ICI, se dovuta, per gli anni dal 1997 in poi;
comunicazione alla ASL competente per territorio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita prima di iniziare i lavori, contenente la data di inizio dei lavori stessi, la loro ubicazione, la natura delle opere, il committente e l’impresa esecutrice (tale comunicazione può essere omessa se già effettuata a norma del DLGS 626/94 o del DLGS 494/96, oppure se, sulla base di tali decreti, la comunicazione alla ASL non è necessaria);
ottenimento dall’impresa esecutrice dei lavori di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e contributiva, in mancanza della quale (in caso di violazione di tali obblighi da parte dell’impresa esecutrice dei lavori), il contribuente perde il diritto all’agevolazione IRPEF.
Il pagamento delle spese deve avvenire mediante bonifico bancario o postale, a favore dell’esecutore dei lavori, contenente l’indicazione della causale del versamento, del codice fiscale del o dei contribuenti che scaricano la spesa e la partita IVA del beneficiario del bonifico. Eventuali acconti al fornitore dell’ausilio per il superamento di barriere architettoniche possono essere pagati anche prima dell’invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara, purchè siano eseguiti mediante bonifico bancario o postale e con le caratteristiche sopra descritte. La documentazione inerente la effettuazione e il pagamento dei lavori (fatture, ricevute fiscali intestate a chi vuole fruire della detrazione e ricevute dei bonifici eseguiti) vanno debitamente conservate.

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