(Voce n. 31, parte II della Tabella A, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39389 del 15/3/05 – Circolare Assonime n. 17 del 14/4/05)
Alle vendite dei prodotti si applica, per i requisiti oggettivi degli stessi prodotti, l’IVA in misura ridotta. Nelle fatture viene applicata l’aliquota IVA ridotta del 4%, di molto inferiore all’aliquota normale del 20%.