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Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

(Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e Circolare Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.)
I prodotti sono strumenti per il superamento delle barriere architettoniche e quindi le spese per il loro acquisto beneficiano delle agevolazioni della Legge n. 13 del 1989 (qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell’immobile).
Tale legge concede contributi per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti).
La domanda deve essere presentata al sindaco del comune nel quale si trova l’immobile, in carta da bollo, entro il 1° marzo di ogni anno, dal disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la patria potestà), per l’immobile nel quale egli risiede in modo abituale e per opere dedicate a rimuovere ostacoli alla sua mobilità.
Alla domanda occorre allegare:
- descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista,
- certificato medico: in carta semplice, che può essere redatto e sottoscritto da un qualsiasi medico, deve attestare l’handicap del richiedente, indicare la patologie e le connesse obiettive difficoltà alla mobilitazione, l’eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente (le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all’immobile ove risiede il richiedente),
- autocertificazione nella quale indicare l’ubicazione dell’immobile dove risiede il richiedente e oggetto dell’intervento programmato, gli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.
Qualora il richiedente sia portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ha diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi. Qualora voglia avvalersi di questo diritto deve allegare alla domanda la relativa certificazione della ASL. L’interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si chiede il contributo non sono già stati realizzati o in corso di esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi altri contributi. Subito dopo la presentazione della domanda l’amministrazione comunale deve effettuare un immediato accertamento riguardante l’ammissibilità della domanda, verificando la presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, la sussistenza dei requisiti in capo al richiedente, l’inesistenza dell’opera, il mancato inizio dei lavori e la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
L’interessato deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell’immobile su cui si intende intervenire.
Il contributo viene determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Eventuali acconti al fornitore delle opere possono essere pagati anche prima della presentazione della domanda per la concessione del contributo e godono del contributo.
Il contributo è concesso secondo i seguenti scaglioni:
- spesa base fino a € 2.582,28, contributo base fino alla copertura della spesa e cioè fino a € 2.582,28,
- spesa da € 2.582,25 fino a € 12.911,42, contributo base + 25% dell’eccedenza della spesa effettiva rispetto alla spesa base,
- spesa da € 12.911,42 fino a € 51.645,69, contributi precedenti + 5% dell’eccedenza della spesa effettiva rispetto ad € 12.911,42.
L’erogazione del contributo viene fatta dopo l’esecuzione dell’opera e sulla base delle fatture debitamente quietanzate.

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